Art. 33 — Ufficio amministrazione dei personali militari vari
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[1]L'ufficio amministrazione dei personali militari vari e' diretto da un colonnello del servizio di amministrazione ed attende all'amministrazione di tutti i personali appartenenti ad enti del Regio esercito che non hanno amministrazione autonoma.
[2]All'ufficio predetto sono assegnati ufficiali del servizio di amministrazione, i quali sono compresi nella tabella organica di detto servizio.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010
