Ordinamento del Regio esercito

Art. 33 — Ufficio amministrazione dei personali militari vari

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[1]L'ufficio amministrazione dei personali militari vari e' diretto da un colonnello del servizio di amministrazione ed attende all'amministrazione di tutti i personali appartenenti ad enti del Regio esercito che non hanno amministrazione autonoma.

[2]All'ufficio predetto sono assegnati ufficiali del servizio di amministrazione, i quali sono compresi nella tabella organica di detto servizio.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art33 · fonte del testo