Art. 34 — Reparto autonomo «Giacomo Medici»
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010. 72 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il reparto autonomo «Giacomo Medici» ha in forza effettiva tutti i sottufficiali, graduati e militari di truppa del Regio esercito in servizio nella Capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare.
tolto: Al reparto predetto sono assegnati ufficiali delle varie armi e servizi, compresi nelle rispettive tabelle organiche. Da tale assegnazione sono esclusi, di massima, i capitani ed i subalterni che non siano della carriera limitata al grado di capitano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art34 · fonte del testo