Ordinamento del Regio esercito

Art. 36 — Servizio dei trasporti militari territoriali

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[1]Il servizio dei trasporti militari territoriali comprende:

[2]1°) sei delegazioni trasporti militari;

[3]2°) un ufficio del delegato dei trasporti militari della Sardegna;

[4]3°) un numero vario di comandi militari di stazione, di uffici imbarchi e sbarchi e di biglietterie militari.

[5]A tali enti sono assegnati ufficiali delle varie armi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art36 · fonte del testo