Art. 36 — Servizio dei trasporti militari territoriali
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[1]Il servizio dei trasporti militari territoriali comprende:
[2]1°) sei delegazioni trasporti militari;
[3]2°) un ufficio del delegato dei trasporti militari della Sardegna;
[4]3°) un numero vario di comandi militari di stazione, di uffici imbarchi e sbarchi e di biglietterie militari.
[5]A tali enti sono assegnati ufficiali delle varie armi compresi nelle rispettive tabelle organiche.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010
