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[1]Lo stato maggiore e' costituito:
[2]da un corpo di stato maggiore, formato dagli ufficiali di stato maggiore;
[3]da un servizio di stato maggiore, formato dagli ufficiali in servizio di stato maggiore.
[4]Il comando del corpo di stato maggiore e' retto dal capo di stato maggiore del Regio esercito che e' coadiuvato da:
- a)un sottocapo di stato maggiore del Regio esercito (comandante in 2ª del corpo di stato maggiore);
[5]due generali capi reparto;
[6]un generale addetto;
- b)un sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale;
[7]un generale addetto allo stato maggiore per la difesa territoriale.
[8]L'organico degli ufficiali del corpo di stato maggiore e' il seguente:
[9]Colonnelli...................... N. 48
[10]Tenenti colonnelli.................. » 178
[11]---
[12]Totale... N. 226
[13]Per gli ufficiali in servizio di stato maggiore (tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli) non esiste organico fisso.
[14]Gli ufficiali indicati nei precedenti commi appartengono ai ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e sono compresi nella tabella organica dell'arma rispettiva. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che "A modifica di quanto disposto dall'art. 6 della legge 9 maggio 1940-XVIII, 368, il comando del corpo di stato maggiore e' retto dal capo di stato maggiore del Regio esercito che e' coadiuvato da: a) un sottocapo di stato maggiore per le operazioni; b) un sottocapo di stato maggiore intendente; c) un sottocapo di stato maggiore per la difesa del territorio. Le attribuzioni di comandante in 2° del corpo di stato maggiore sono devolute al piu' elevato in grado o al piu' anziano fra gli ufficiali generali che ricoprono la carica di cui alle lettere a) e b). Nulla di variato per quanto concerne il numero dei generali capi reparto e dei generali addetti stabiliti dall'art. 6 della legge su citata". Ha inoltre disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 20 gennaio 1942.
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 15 gennaio 1944
