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[1]((Lo Stato Maggiore e' costituito: - da un corpo di Stato Maggiore, formato dagli ufficiali di' Stato Maggiore; - da un servizio di Stato Maggiore, formato dagli ufficiali in servizio di Stato Maggiore.
[2]Il Comando del Corpo di Stato Maggiore e' retto dal Capo di Stato Maggiore del R. Esercito che e' coadiuvato da un Sottocapo di Stato Maggiore del R. Esercito (comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore.)
[3]L'organico degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e' il seguente:
[4]Colonnelli...................n. 48
[5]Tenenti colonnelli................n. 178
[6]Totale.... n. 226
[7]Per gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore (tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli) non esiste organico fisso.
[8]Gli ufficiali indicati nei precedenti commi appartengono ai ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio e sono compresi nella tabella organica dell'arma rispettiva)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che "A modifica di quanto disposto dall'art. 6 della legge 9 maggio 1940-XVIII, 368, il comando del corpo di stato maggiore e' retto dal capo di stato maggiore del Regio esercito che e' coadiuvato da: a) un sottocapo di stato maggiore per le operazioni; b) un sottocapo di stato maggiore intendente; c) un sottocapo di stato maggiore per la difesa del territorio. Le attribuzioni di comandante in 2° del corpo di stato maggiore sono devolute al piu' elevato in grado o al piu' anziano fra gli ufficiali generali che ricoprono la carica di cui alle lettere a) e b). Nulla di variato per quanto concerne il numero dei generali capi reparto e dei generali addetti stabiliti dall'art. 6 della legge su citata". Ha inoltre disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 20 gennaio 1942.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1944 al 9 ottobre 2010
