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[1]La carica di capo di Stato Maggiore generale puo' essere ricoperta esclusivamente da ufficiale che rivesta il grado di maresciallo d'Italia, di generale d'esercito o di generale d'armata.

[2]Egli e' nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927

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urn:nir:stato:legge:1925-06-08;866~art1 · fonte del testo