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[1]Il sottocapo di Stato Maggiore generale coadiuva il capo di Stato Maggiore generale nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi, relativi a tali attribuzioni, che gli vengono affidati dal capo di Stato Maggiore generale.
[2]Sostituisce il capo di Stato Maggiore generale in caso di assenza o di impedimento di questo e lo rappresenta per quanto riguarda l'Esercito. Deve avere almeno il grado di generale di corpo d'armata e sara' nominato con decreto Reale udito il Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927
