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[1]Il Consiglio dell'esercito si compone:
- a)del capo di Stato Maggiore generale, presidente;
- b)dei quattro generali comandanti designati d'armata;
- c)di tre altri generali d'esercito, d'armata o di corpo d'armata;
- d)del sottocapo di Stato Maggiore generale.
[2]Gli ufficiali generali di cui alla lettera c) sono nominati per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra alla fine di ogni anno e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati.
[3]Al Consiglio dell'esercito e' addetto un ufficio di segreteria che sara' formato volta per volta con ufficiali dello Stato Maggiore del Regio esercito.
Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927
