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[1]Il Consiglio dell'esercito si compone:

  • a)del capo di Stato Maggiore generale, presidente;
  • b)dei quattro generali comandanti designati d'armata;
  • c)di tre altri generali d'esercito, d'armata o di corpo d'armata;
  • d)del sottocapo di Stato Maggiore generale.

[2]Gli ufficiali generali di cui alla lettera c) sono nominati per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra alla fine di ogni anno e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati.

[3]Al Consiglio dell'esercito e' addetto un ufficio di segreteria che sara' formato volta per volta con ufficiali dello Stato Maggiore del Regio esercito.

Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-06-08;866~art11 · fonte del testo