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[1]Ogni qualvolta debbansi trattare questioni attinenti alla difesa delle coste e al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle forze di terra e di mare, o questioni attinenti ad ordinamenti militari che possano interessare contemporaneamente oltre il Regio esercito, anche la Regia marina e la Regia aeronautica (o una di queste) il Consiglio dell'esercito si riunira' in assemblea plenaria col Comitato degli ammiragli e col Consiglio dell'aeronautica (o con quello solo interessato di tali consessi) per deliberazione presa di concerto tra i Ministri interessati.

[2]Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a far parte del Consiglio dell'esercito, con voto consultivo, ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ed eventualmente funzionari di altri Ministeri e personalita' civili che abbiano speciale competenza in materia.

Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-06-08;866~art14 · fonte del testo