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Il Consiglio dell'esercito e' convocato dal capo di Stato Maggiore generale ogni volta egli reputi necessario averne il parere. Il capo di Stato Maggiore generale stabilisce gli argomenti da discutere e l'ordine dei lavori. Quando egli non possa intervenire alla seduta, la presidenza e' assunta dal piu' elevato in grado o piu' anziano dei presenti.

Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-06-08;866~art15 · fonte del testo