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[1]Gli ufficiali comandanti designati d'armata in base alle direttive che ricevono dal capo di Stato Maggiore generale eseguiscono gli studi e presiedono alle disposizioni per l'organizzazione della difesa nella zona loro assegnata e per la preparazione alla guerra delle rispettive armate.

[2]Essi svolgono inoltre azione ispettiva sulla preparazione dei quadri e delle truppe delle grandi unita' territoriali poste alla loro dipendenza, sull'efficienza dei servizi e sulle predisposizioni di mobilitazione delle unita' stesse.

[3]Disimpegnano inoltre quegli eventuali incarichi che sono loro affidati dal Ministro per la guerra o dal capo di Stato Maggiore generale.

Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927

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urn:nir:stato:legge:1925-06-08;866~art17 · fonte del testo