Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali comandanti designati d'armata in base alle direttive che ricevono dal capo di Stato Maggiore generale eseguiscono gli studi e presiedono alle disposizioni per l'organizzazione della difesa nella zona loro assegnata e per la preparazione alla guerra delle rispettive armate.
[2]Essi svolgono inoltre azione ispettiva sulla preparazione dei quadri e delle truppe delle grandi unita' territoriali poste alla loro dipendenza, sull'efficienza dei servizi e sulle predisposizioni di mobilitazione delle unita' stesse.
[3]Disimpegnano inoltre quegli eventuali incarichi che sono loro affidati dal Ministro per la guerra o dal capo di Stato Maggiore generale.
Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927
