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[1]L'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito e' stabilito con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, udito il capo di Stato Maggiore generale.

[2]Lo Stato Maggiore del Regio esercito e' alle dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore generale per l'esecuzione delle funzioni di cui al precedente art. 7.

Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-06-08;866~art18 · fonte del testo