Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927. 342 parole tolte, 21 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il capo di Stato Maggiore generale, per quanto riguarda, nell'ambito delle sue attribuzioni, la esecuzione delle deliberazioni della Commissione suprema di difesa, e per le eventuali operazioni di guerra, e' alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio. E percio' egli concreta gli studi e le disposizioni necessarie per la coordinazione della organizzazione difensiva dello Stato, ed i piani di guerra, dando ai capi di Stato Maggiore della Regia marina e della Regia aeronautica le direttive di massima per il concorso della Regia marina e della Regia aeronautica nel raggiungimento di obbiettivi comuni.
tolto: Il capo di Stato Maggiore generale dipende invece dal Ministro per la guerra per quanto riguarda il Regio esercito. E percio' egli presiede in tempo di pace alla preparazione alla guerra dei quadri, delle truppe e dei relativi mezzi.
tolto: Esercita l'alta azione ispettiva sulle truppe, sui servizi e sulle scuole.
tolto: Egli deve essere consultato dal Ministro sulle principali questioni relative alla destinazione degli ufficiali generali e sulle questioni di massima riflettenti avanzamento, stato e governo disciplinare dei quadri dell'Esercito.
tolto: Il capo di Stato Maggiore generale, pertanto, in dipendenza di tali attribuzioni:
tolto: a) stabilisce i concetti fondamentali in base ai quali deve essere informata la preparazione alla guerra e comunica fin dal tempo di pace alle autorita' interessate le direttive generali per l'organizzazione difensiva del territorio e per la determinazione dei compiti dei comandanti delle grandi unita' durante il periodo della mobilitazione e della radunata, e all'inizio delle operazioni;
tolto: b) determina la formazione di guerra dell'Esercito e i criteri in base ai quali debbono essere effettuati gli studi e i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle truppe, la predisposizione dei materiali, la organizzazione dei servizi;
tolto: c) predispone l'impiego degli ufficiali generali presso l'Esercito operante;
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tolto: d) in relazione ai fondi stanziati in bilancio, stabilisce le esercitazioni annuali, comprese quelle combinate fra Esercito, Marina e Aeronautica, sempre quando l'azione della flotta o delle forze aeree non rappresenti che il necessario concorso alle operazioni delle forze di terra. Investe caso per caso dell'alta direzione delle esercitazioni, qualora non l'assuma egli stesso, altro ufficiale generale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 6 FEBBRAIO 1927, N. 68, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 24 DICEMBRE 1928, N. 3088