Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927. Leggi il testo vigente →

[1]Sono comprese piu' particolarmente nelle attribuzioni del capo di Stato Maggiore generale:

  • a)la compilazione degli studi riflettenti la sistemazione difensiva del territorio e le eventuali operazioni di guerra;
  • b)la compilazione dei documenti relativi alla formazione di guerra, alla mobilitazione, alla radunata dell'Esercito ed allo impianto e al funzionamento dei servizi;
  • c)le predisposizioni, con il concorso delle autorita' interessate, per la protezione delle vie di comunicazione e le loro eventuali interruzioni, e per la vigilanza e la protezione costiera ed antiaerea;
  • d)lo studio delle questioni relative all'addestramento dell'Esercito;
  • e)lo studio della regolamentazione tattica, nonche' gli studi e le pubblicazioni storico-militari;
  • f)gli studi di massima relativi al reclutamento e all'ordinamento del Regio esercito e alla circoscrizione territoriale;
  • g)gli studi e le questioni di massima relativi alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi in tempo di pace;
  • h)le disposizioni relative al reclutamento ed all'impiego degli ufficiali di Stato Maggiore.

[2]Il capo di Stato Maggiore generale propone infine al Ministro per la guerra la ripartizione delle somme inscritte nel bilancio per la guerra a seconda delle necessita'.

Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-06-08;866~art3 · fonte del testo