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[1]Il capo di Stato Maggiore generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica e militare delle Colonie, e deve essere chiamato a dare parere sulle piu' importanti questioni relative all'organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle Colonie.

[2]Egli dovra' inoltre essere informato e consultato circa le operazioni militari coloniali che per la loro importanza richiedano o lascino presumere la partecipazione di reparti e mezzi metropolitani.

[3]Dette questioni gli saranno segnalate dal Ministro competente pel tramite del Ministro per la guerra.

Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-06-08;866~art5 · fonte del testo