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[1]Ogni qualvolta il Governo o il Ministro per la guerra convochino Commissioni straordinarie per lo studio di questioni interessanti la preparazione della Nazione alla guerra, faranno parte di esse il capo di Stato Maggiore generale e le persone da lui designate a titolo consultivo.

[2]Il capo di Stato Maggiore generale fa parte, con voto consultivo, del Comitato deliberativo della Commissione suprema di difesa.

Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-06-08;866~art6 · fonte del testo