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[1]Per l'esercizio delle sue funzioni il capo di Stato Maggiore generale ha alla sua dipendenza:

  • a)gli ufficiali generali comandanti designati d'armata;
  • b)il sottocapo di Stato Maggiore generale;
  • c)i generali a disposizione per le varie armi.

[2]Egli potra' inoltre valersi dell'opera degli altri membri del Consiglio dell'esercito, di cui al successivo art. 11, per quegli altri incarichi che credesse di affidare loro.

[3]Per l'esecuzione degli studi e la emanazione delle disposizioni inerenti alle sue attribuzioni, il capo di Stato Maggiore generale dispone dello Stato Maggiore del Regio esercito.

Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-06-08;866~art7 · fonte del testo