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[1]Per l'esercizio delle sue funzioni il capo di Stato Maggiore generale ha alla sua dipendenza:
- a)gli ufficiali generali comandanti designati d'armata;
- b)il sottocapo di Stato Maggiore generale;
- c)i generali a disposizione per le varie armi.
[2]Egli potra' inoltre valersi dell'opera degli altri membri del Consiglio dell'esercito, di cui al successivo art. 11, per quegli altri incarichi che credesse di affidare loro.
[3]Per l'esecuzione degli studi e la emanazione delle disposizioni inerenti alle sue attribuzioni, il capo di Stato Maggiore generale dispone dello Stato Maggiore del Regio esercito.
Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927
