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Sono posti sotto l'alta direzione del capo di Stato Maggiore generale, la Scuola di guerra, le altre scuole e accademie militari, per l'indirizzo e il coordinamento degli studi e delle esercitazioni, nonche' l'Istituto geografico militare per quanto riguarda l'indirizzo dei lavori che vi si compiono.

Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927

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urn:nir:stato:legge:1925-06-08;866~art8 · fonte del testo