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[1]Il capo di Stato Maggiore generale in tempo di guerra esercita le attribuzioni stabilite per la sua carica dal regolamento sul servizio in guerra.

[2]Egli lascia presso il Ministero della guerra gli organismi necessari a provvedere alla continuita' d'indirizzo delle funzioni territoriali dello Stato Maggiore del Regio esercito.

Testo in vigore dal 17 giugno 1925 al 1 febbraio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-06-08;866~art9 · fonte del testo