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[1]L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
[2]Il bilancio annuale di previsione ed il consuntivo devono essere sottoposti, unitamente alle prescritte relazioni, all'approvazione del Parlamento, in allegato al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
[3]Il consuntivo finanziario sara' annualmente corredato da un conto patrimoniale.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 16 dicembre 2010
