Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1933 al 8 aprile 1948. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste o, per delegazione, da un suo Sottosegretario di Stato.
[2]Esso e composto di dieci membri nominati con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e cioe':
- a)dal comandante della Milizia nazionale forestale e di due consoli della Milizia stessa;
- b)di quattro funzionari dello Stato designati rispettivamente: due dal Ministero delle finanze, uno dall'Avvocatura generale dello Stato ed uno dal Ministero dei lavori pubblici nella persona, di un ispettore superiore del Genio civile componente la seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- c)di tre cittadini scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra coloro che abbiano dato prova di alta capacita' amministrativa e tecnica e che non siano proprietari, amministratori, procuratori o rappresentanti di ditte o societa' che abbiano rapporti di affari con l'Azienda.
[3]I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
[4]Funge da segretario del Consiglio un funzionario militare o civile della Milizia nazionale forestale, da nominarsi con decreto del Ministro.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 8 aprile 1948
