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[1]((Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, o per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato.
[2]Esso e' composto di dieci membri, nominati con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e cioe':
- a)dal direttore generale delle foreste o da chi ne fa le veci, e da due funzionari del Corpo delle foreste di grado non inferiore al sesto;
- b)da quattro funzionari dello Stato rispettivamente designati: uno dal Ministro per il tesoro, uno da quello per le finanze, uno dall'Avvocato generale dello Stato ed uno dal Ministro per i lavori pubblici nella persona di un ispettore generale del genio civile componente la terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- c)da tre cittadini scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra coloro che abbiano dato prova di alta capacita' amministrativa e tecnica e che non siano proprietari, amministratori, procuratori o rappresentanti di ditte o societa' che abbiano rapporti di ufficio con l'Azienda.
[3]I consiglieri di cui alle precedenti lettere b) e c) durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
[4]Funge da segretario del Consiglio un funzionario del Corpo delle foreste di grado non inferiore all'ottavo, da nominarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste)).
Testo in vigore dal 8 aprile 1948 al 16 dicembre 2010
