Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1933 al 7 gennaio 1945. Leggi il testo vigente →
[1]Il comandante della Milizia nazionale forestale e' capo dei servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed in qualita' da' attuazione agli scopi della Azienda medesima, in conformita' delle presenti disposizioni legislative e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo.
[2]Egli ha la rappresentanza giuridica dell'Ente; esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo ed infine compie tutte le altre attribuzioni che gli sono affidate.
[3]Il comandante della Milizia nazionale forestale ha inoltre la facolta' di delegare qualcuna delle sue attribuzioni all'ufficiale superiore della Milizia nazionale forestale di cui all'articolo seguente.
[4]Il Consiglio di amministrazione della Milizia nazionale forestale e del personale dei ruoli tecnici transitori, di cui all'art. 9 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, ed e' composto come segue:
[5]del comandante della Milizia nazionale forestale;
[6]di un rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
[7]del capo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
[8]di un ispettore capo forestale dei ruoli tecnici transitori nominato per un biennio con decreto Ministeriale.
[9]Adempie le funzioni di segretario un funzionario dei servizi centrali forestali di grado non inferiore al 9°, nominato con lo stesso decreto e per uguale durata di tempo.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 7 gennaio 1945
