Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1945 al 8 aprile 1948. Leggi il testo vigente →

[1]Il comandante della Milizia nazionale forestale e' capo dei servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed in qualita' da' attuazione agli scopi della Azienda medesima, in conformita' delle presenti disposizioni legislative e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo.

[2]Egli ha la rappresentanza giuridica dell'Ente; esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo ed infine compie tutte le altre attribuzioni che gli sono affidate.

[3]Il comandante della Milizia nazionale forestale ha inoltre la facolta' di delegare qualcuna delle sue attribuzioni all'ufficiale superiore della Milizia nazionale forestale di cui all'articolo seguente. 1

[4]Il Consiglio di amministrazione della Milizia nazionale forestale e del personale dei ruoli tecnici transitori, di cui all'art. 9 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, ed e' composto come segue:

[5]del comandante della Milizia nazionale forestale;

[6]di un rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

[7]del capo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

[8]di un ispettore capo forestale dei ruoli tecnici transitori nominato per un biennio con decreto Ministeriale.

[9]Adempie le funzioni di segretario un funzionario dei servizi centrali forestali di grado non inferiore al 9°, nominato con lo stesso decreto e per uguale durata di tempo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 379

1

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 379 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le funzioni attribuite al comandante della soppressa Milizia nazionale forestale sono affidate al capo della Direzione dei servizi forestali presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° settembre 1944.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1945 al 8 aprile 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 gennaio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1933 al 7 gennaio 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 379

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 379 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le funzioni attribuite al comandante della soppressa Milizia nazionale forestale sono affidate al capo della Direzione dei servizi forestali presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° settembre 1944.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1933-01-05;30~art8 · fonte del testo