Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo

Art. 10 — Competenze dell'assemblea

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L'assemblea:

  • a)delibera lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi l'attivita' dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la programmazione dell'attivita' e l'organizzazione degli uffici;
  • b)delibera il bilancio preventivo, e le eventuali variazioni, entro il 30 novembre di ogni anno;
  • c)delibera il conto consuntivo, corredato della relazione illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;
  • d)designa nove componenti del consiglio di amministrazione, di cui tre rappresentanti delle regioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, di cui almeno due in rappresentanza degli albergatori, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e un rappresentante delle imprese cooperative, nonche' il vicepresidente;
  • e)delibera i programmi promozionali dell'Ente di cui all'articolo 7;
  • f)delibera il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale. Gli atti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono trasmessi al Ministero del turismo e dello spettacolo e al Ministero del tesoro e approvati, con proprio decreto, dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento dei servizi di cui al comma 1, lettera f), e' trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento organico per il personale di cui al comma 1, lettera f), e' trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. In caso di mancata deliberazione degli atti di cui alle lettere b), c), e) ed f) del comma 1, in sede di seconda convocazione il Ministro del turismo e dello spettacolo convoca una ulteriore seduta dell'assemblea. Qualora anche in tale seduta l'assemblea non deliberi i predetti atti, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario ad acta affinche' provveda.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-10-11;292~art10 · fonte su Normattiva