Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1947
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009. 115 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Per la infrazione alle norme contenute negli articoli 7, 8 e 9, si applica l'ammenda daL. 10.000 a L. 100.000 in relazione alla gravita' dell'infrazione al all'importanza del locale. Nei casi di recidiva, potra' altresi' essere disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, salvo l'obbligo da parte dell'esercente di reintegrare nei trimestri successivi le giornate complessive di spettacolo stabilito per la proiezione dei films nazionali. Durante il periodo di chiusura l'esercente e' tenuto a corrispondere le normali retribuzioni al personale addetto alle sale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1947-05-16;379~art10 · fonte del testo