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La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Per la infrazione alle norme contenute negli articoli 7, 8 e 9, si applica l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 in relazione alla gravita' dell'infrazione al all'importanza del locale. Nei casi di recidiva, potra' altresi' essere disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, salvo l'obbligo da parte dell'esercente di reintegrare nei trimestri successivi le giornate complessive di spettacolo stabilito per la proiezione dei films nazionali. Durante il periodo di chiusura l'esercente e' tenuto a corrispondere le normali retribuzioni al personale addetto alle sale.

Testo in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;379~art10 · fonte del testo