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La partecipazione del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e' aumentata di ulteriori 150 milioni di lire, da versarsi in tre rate annuali di lire 50 milioni ciascuna, a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47. La Banca nazionale del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale delle assicurazioni sono autorizzati ad aumentare, anche in deroga ai propri statuti, la quota di partecipazione al fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico nella misura di 50 milioni per ciascuno, da versarsi in tre rate eguali annuali, a decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1946-47. La Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e' autorizzata a concedere mutui per l'impianto di sale cinematografiche per la proiezione di films a passo ridotto nelle localita' sprovviste di cinematografi.

Testo in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;379~art11 · fonte del testo