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E' istituito alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Ufficio centrale per la cinematografia. L'Ufficio centrale per la cinematografia, valendosi dell'assistenza della Commissione consultiva, di cui all'art. 12:

  • a)attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;
  • b)accerta la nazionalita' dei films;
  • c)promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;
  • d)esercita le attribuzioni demandate allo stato dalle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche;
  • e)esercita la vigilanza sugli enti, le attivita' e le manifestazioni cinematografiche aventi carattere di interesse pubblico;
  • f)esercita le attribuzioni demandate dalla presente legge e da altre leggi. Hanno sede presso l'Ufficio centrale per la cinematografia le Commissioni previste dalla presente legge, nonche' la Commissione tecnica per l'esame delle domande di costruzione e di apertura di nuove sale cinematografiche, di cui alla legge 30 novembre 1939, numero 2100.

Testo in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;379~art2 · fonte del testo