Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1947
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009. 209 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Sono considerati nazionali, agli effetti della presente legge, i films prodotti in versione originale italiana o in piu' versioni, di cui una italiana, che siano stati girati prevalentemente in Italia, con personale artistico e tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani, o, se trattasi di societa', quando queste abbiano la sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte delle loro attivita'. In via eccezionale potranno essere considerati nazionali, ai soli fini dell'art. 7, ed esclusi i contributi di cui agli articoli 4 e 5, i films prodotti in Italia da case italiane in regime di compartecipazione artistica, tecnica e finanziaria con le case estere, quando la realizzazione di detti films sia riconosciuta, di volta in volta, di interesse nazionale, ai fini economici ed artistici da parte dell'Ufficio centrale per la cinematografia, sentito il parere del Comitato tecnico, di cui al successivo art. 13. La dichiarazione di nazionalita' e' rilasciata dalle Ufficio centrale per la cinematografia, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni nei luoghi di lavorazione. A tale fine i funzionari dell'Ufficio centrale per la cinematografia, allo uopo incaricati, avranno libero accesso negli stabilimenti e in ogni altro luogo di lavorazione dei films.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1947-05-16;379~art3 · fonte del testo