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Sono considerati nazionali, agli effetti della presente legge, i films prodotti in versione originale italiana o in piu' versioni, di cui una italiana, che siano stati girati prevalentemente in Italia, con personale artistico e tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani, o, se trattasi di societa', quando queste abbiano la sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte delle loro attivita'. In via eccezionale potranno essere considerati nazionali, ai soli fini dell'art. 7, ed esclusi i contributi di cui agli articoli 4 e 5, i films prodotti in Italia da case italiane in regime di compartecipazione artistica, tecnica e finanziaria con le case estere, quando la realizzazione di detti films sia riconosciuta, di volta in volta, di interesse nazionale, ai fini economici ed artistici da parte dell'Ufficio centrale per la cinematografia, sentito il parere del Comitato tecnico, di cui al successivo art. 13. La dichiarazione di nazionalita' e' rilasciata dalle Ufficio centrale per la cinematografia, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni nei luoghi di lavorazione. A tale fine i funzionari dell'Ufficio centrale per la cinematografia, allo uopo incaricati, avranno libero accesso negli stabilimenti e in ogni altro luogo di lavorazione dei films.

Testo in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;379~art3 · fonte del testo