Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009. 178 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: A decorrere dal 1° gennaio 1947, gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare 20 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di films riconosciuti nazionali ai sensi dell'art. 3 della presente legge e di lunghezza superiore ai 2000 metri. Detto periodo deve comprendere, per i cinematografi ad attivita' continuativa, due domeniche. Per i locali ad attivita' saltuaria il numero delle giornate di spettacolo riservate alla proiezione di films nazionali viene proporzionalmente ridotto. Eguale trattamento viene riservato ai films nazionali documentari o di attualita' che siano ammessi al beneficio di cui ai precedente art. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva, potra' essere variato, di anno in anno, il numero delle giornate da riservare ai films nazionali, in relazione alla variazione della quantita' e qualita' della produzione cinematografica nazionale dell'anno. L'Ufficio centrale per la cinematografia, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al seguente art. 13, escludera' dal beneficio di cui al presente articolo i films sforniti dei requisiti minimi di idoneita' tecnica, artistica e commerciale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-05-16;379~art7 · fonte del testo