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A decorrere dal 1° gennaio 1947, gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare 20 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di films riconosciuti nazionali ai sensi dell'art. 3 della presente legge e di lunghezza superiore ai 2000 metri. Detto periodo deve comprendere, per i cinematografi ad attivita' continuativa, due domeniche. Per i locali ad attivita' saltuaria il numero delle giornate di spettacolo riservate alla proiezione di films nazionali viene proporzionalmente ridotto. Eguale trattamento viene riservato ai films nazionali documentari o di attualita' che siano ammessi al beneficio di cui ai precedente art. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva, potra' essere variato, di anno in anno, il numero delle giornate da riservare ai films nazionali, in relazione alla variazione della quantita' e qualita' della produzione cinematografica nazionale dell'anno. L'Ufficio centrale per la cinematografia, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al seguente art. 13, escludera' dal beneficio di cui al presente articolo i films sforniti dei requisiti minimi di idoneita' tecnica, artistica e commerciale.
Testo in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009
