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Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorita' di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei films proiettati e della rispettiva nazionalita'.

Testo in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1947-05-16;379~art9 · fonte del testo