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[1]Nella prima attuazione della presente legge e non oltre due anni dalla sua entrata in vigore, il Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato corporativo, puo' disporre il passaggio al grado 8° del gruppo A degli impiegati di pari grado del gruppo B dell'Ispettorato suddetto, muniti del diploma di laurea, i quali ne facciano domanda entro due mesi dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
[2]Il passaggio di cui al precedente comma puo' essere disposto per non oltre otto dei posti disponibili nel grado 8° del gruppo A, dopo effettuate le promozioni di prima attuazione di cui al 6° comma dell'art. 7 e dopo effettuate le promozioni in seguito ad esami, eventualmente in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale, di cui si e' effettuato il passaggio dal gruppo B al gruppo A, e' collocato in quest'ultimo ruolo con riserva di anzianita' rispetto ai funzionari di gruppo A di grado inferiore all'8° che, secondo il precedente comma, conseguiranno la promozione al grado 8°.
Testo in vigore dal 30 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
