Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti ha luogo mediante concorso per esami. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene emanato il bando, abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non abbiano superato il 30°. Tale limite e' elevato di anni 5 per i militari delle forze armate o dei Corpi di polizia in attivita' di servizio. Per i musicanti della banda della. Guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di eta'. I concorrenti che non siano gia' in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo. prescindendo pero, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole. Sono indetti separati concorsi per ciascuna parte e suddivisione di parte in cui vanno classificati i musicanti ai sensi del precedente art. 2 e della tabella allegato A. In ciascun concorso, a parita' di merito, e' data la preferenza ai musicanti della banda della Guardia di finanza e, fra questi, ai piu' elevati in grado. In caso di parita' di grado e' data la preferenza al piu' anziano. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240. All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882, e successive modificazioni, si intendera' abrogata.

Testo vigente dal 21 novembre 1987

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;882~art9 · fonte su Normattiva