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L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza che non sia piu' ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del comandante generale e' sottoposto ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 1, secondo comma. Se il giudizio e' negativo, l'ufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 21 novembre 1987

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;882~art12 · fonte del testo