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Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge l'acquisto e la manutenzione degli strumenti sono a carico dell'Amministrazione. Per i musicanti gia' in servizio sono a carico della Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione degli strumenti di proprieta' dei musicanti stessi.

Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 21 novembre 1987

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;882~art22 · fonte del testo