Alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda, tra i musicanti terza parte B gli allievi musicanti di cui agli articoli 22, 28 e 34 della legge 7 giugno 1937, numero 913, che ai sensi dell'art. 41 del decreto del Ministro per le finanze 30 giugno 1937 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro per le finanze 9 maggio 1941, risultano titolari dei seguenti strumenti; clarinetto soprano in sib; trombone contrabasso in sib; flauto e ottavino; saxofono baritono in mib e basso in sib; oboe (con l'obbligo del corno inglese); corno in fa o in mib; flicorno basso grave in fa; flicorno contrabasso in sib. Nella determinazione dell'anzianita' di servizio di cui al precedente comma e' computato anche il periodo di appartenenza alla banda anteriormente all'inserimento come allievi musicanti. Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalita' di cui al titolo IV capo II della presente legge, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240. All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882, e successive modificazioni, si intendera' abrogata.

Testo vigente dal 21 novembre 1987

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;882~art25 · fonte su Normattiva