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Il reclutamento del personale della banda ha luogo mediante concorsi, indetti con decreto ministeriale nel quale sono anche stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento dei concorsi stessi. Il numero dei posti da ricoprire e' fissato in relazione alle prevedibili vacanze organiche, negli incarichi e nelle parti, alla data in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, approva la graduatoria e dichiara i vincitori dei concorsi.
Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 21 novembre 1987
