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Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con determinazione del comandante generale. La Commissione per il concorso concernente il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore e' cosi' composta: un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente; due insegnanti di composizione nei Conservatori di Stato, membri; due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda, membri; un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non superiore a capitano, segretario senza voto. ((La commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vicedirettore, e' composta da:

  • a)un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
  • b)un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;
  • c)l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
  • d)un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto. Le commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono composte da:
  • 1)un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;
  • 2)un professore di Conservatorio di Stato o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
  • 3)l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
  • 4)un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto)).

Testo in vigore dal 26 agosto 1981 al 21 novembre 1987

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;882~art4 · fonte su Normattiva