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[1]Per coprire le vacanze nei gradi superiori derivanti dall'attuazione del ruolo, saranno effettuate promozioni nei personali assunti in base all'art. 9 a condizione che non si effettui alcuna promozione nel primo triennio dalla ammissione in ruolo di ciascun funzionario e, successivamente, non si effettui a favore del medesimo piu' di una promozione per triennio.

[2]Coloro che in base all'articolo precedente abbiano conseguito la nomina a cancelliere di 4ª classe potranno ottenere, nei limiti previsti dal comma precedente, la promozione al grado nono in base a parere favorevole unanime della Commissione di avanzamento.

Testo in vigore dal 14 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-02;860~art10 · fonte del testo