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[1]Alla carriera dei cancellieri si accede unicamente per esame di concorso, cui si potra' essere ammessi col possesso dei seguenti requisiti:
- a)essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici.
[2]Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi. Nulla e' innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 2401;
- b)eta' non minore di 21 anni, ne' maggiore dei 30;
- c)avere soddisfatto agli obblighi di leva;
- d)essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili, non derivanti da ragioni di guerra;
- e)avere tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- f)avere conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ai sensi del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di abilitazione, conseguito presso i Regi istituti commerciali di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749.
[3]L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione e' a tale riguardo insindacabile.
[4]Le modalita' e i programmi dell'esame di concorso per l'ammissione al ruolo dei cancellieri saranno stabiliti da apposito regolamento.
[5]Chi abbia partecipato a due concorsi per l'ammissione nel ruolo dei cancellieri senza conseguire l'idoneita' non puo' essere ammesso ad un terzo.
Testo in vigore dal 14 giugno 1927 al 16 dicembre 2009
