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[1]Alla carriera dei cancellieri si accede unicamente per esame di concorso, cui si potra' essere ammessi col possesso dei seguenti requisiti:

  • a)essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici.

[2]Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi. Nulla e' innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 2401;

  • b)eta' non minore di 21 anni, ne' maggiore dei 30;
  • c)avere soddisfatto agli obblighi di leva;
  • d)essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili, non derivanti da ragioni di guerra;
  • e)avere tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
  • f)avere conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ai sensi del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di abilitazione, conseguito presso i Regi istituti commerciali di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749.

[3]L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione e' a tale riguardo insindacabile.

[4]Le modalita' e i programmi dell'esame di concorso per l'ammissione al ruolo dei cancellieri saranno stabiliti da apposito regolamento.

[5]Chi abbia partecipato a due concorsi per l'ammissione nel ruolo dei cancellieri senza conseguire l'idoneita' non puo' essere ammesso ad un terzo.

Testo in vigore dal 14 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-02;860~art2 · fonte del testo