Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1927 al 17 marzo 1934. Leggi il testo vigente →

Un quinto dei posti messi a concorso potra' essere conferito agli archivisti del Ministero degli affari esteri aventi dodici anni di servizio, che possono essere ammessi al concorso stesso dietro parere unanime del Consiglio di amministrazione del Ministero, prescindendo dai requisiti di cui alle lettere b) ed f) del precedente articolo, ed un quinto a quelle persone estranee all'Amministrazione che da piu' di dodici anni prestino di fatto servizio di cancelliere presso Regi uffici diplomatici e consolari di prima categoria all'estero e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, salvo quelli di cui alle lettere b) ed f).

Testo in vigore dal 14 giugno 1927 al 17 marzo 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-02;860~art3 · fonte del testo