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[1]I vincitori del concorso sono nominati, per decreto ministeriale, volontari a titolo di tirocinio e in tale qualita' saranno esclusivamente destinati a prestare servizio negli uffici centrali dell'Amministrazione.
[2]La durata del tirocinio non potra' essere minore di sei mesi.
[3]Entro un anno dalla nomina i volontari saranno scrutinati per l'ammissione definitiva in carriera; coloro pei quali l'esito di tale scrutinio non fosse favorevole potranno prolungare per altri sei mesi il loro tirocinio per ottenere un secondo giudizio definitivo. Qualora anche questo risultasse sfavorevole, essi dovranno essere congedati e non avranno diritto a compensi ne' indennita' di sorta.
[4]I funzionari di cui all'art. 3 non saranno sottoposti al tirocinio di cui al presente articolo. Essi saranno nominati, in base all'esito del concorso, cancellieri di quinta classe, salvo le riserve di anzianita' a favore degli altri vincitori del concorso.
Testo in vigore dal 14 giugno 1927 al 16 dicembre 2009
