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[1]Le promozioni avranno luogo unicamente sul criterio della scelta per merito comparativo, salvo quelle dal decimo al nono grado che saranno conferite per esame di concorso secondo le norme da emanarsi con apposito regolamento.

[2]Non potra' conferirsi promozione al grado superiore se non a coloro che abbiano tanti anni di servizio effettivo nel ruolo dei cancellieri corrispondente complessivamente almeno a tre anni per ciascuno dei gradi inferiori.

[3]Per l'ammissione al concorso al grado nono sono peraltro richiesti otto anni di servizio complessivo nel ruolo.

Testo in vigore dal 14 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-02;860~art6 · fonte del testo