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Sono applicabili ai cancellieri le disposizioni dell'ordinamento della carriera diplomatico-consolare relative all'aumento, ai soli riguardi della pensione di riposo, di quattro o di sei dodicesimi del servizio prestato nelle residenze riconosciute disagiate per il personale diplomatico e consolare.

Testo in vigore dal 14 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-02;860~art7 · fonte del testo