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[1]Il servizio prestato all'estero sara', nei soli riguardi della pensione di riposo, aumentato per talune residenze di quattro o sei dodicesimi, a seconda della distanza dalla Patria e dei disagi, delle condizioni di clima e di vita che le residenze stesse presentano.

[2]Tale aumento non si calcola se non dopo almeno un anno di permanenza non interrotta in residenze lontane o disagiate.

[3]Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dall'una all'altra di tali residenze.

[4]La determinazione delle residenze anzidette, secondo le due categorie sopra accennate, sara' fatta per decreto Ministeriale. A parita' di classificazione di merito e sempre quando non si abbiano ad applicare le preferenze stabilite a favore dei combattenti, saranno preferiti nelle promozioni i funzionari che avranno prestato lodevole servizio nelle residenze di cui sopra.

Testo in vigore dal 13 giugno 1927 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-02;862~art11 · fonte del testo