Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1927 al 22 dicembre 2008. 121 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di legazione, i consoli generali e i consoli di carriera possono essere, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, collocati a disposizione del Ministero quando, per motivi di guerra, per altre cause indipendenti dalla loro volonta' o per decisione del Ministro estranea al merito dei loro servizi, devono cessare temporaneamente dalle loro funzioni.
tolto: Il periodo di tempo nel quale i medesimi potranno rimanere in tale posizione non potra' eccedere un anno.
tolto: Tale periodo puo' essere, in via eccezionale, prorogato per un altro solo anno, con decreto accompagnato da relazione motivata. Trascorso questo periodo senza che venga altrimenti disposto, il funzionario sara' collocato in aspettativa per motivi di servizio e poscia in disponibilita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-02;862~art12 · fonte del testo