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Gli assegni degli ambasciatori e ministri plenipotenziari saranno aumentati di un settimo quando detti funzionari abbiano o moglie o figli residenti con essi all'estero non meno di sette mesi dell'anno, e saranno aumentati di un sesto quando i medesimi abbiano e moglie e figli residenti con essi non meno di sette mesi dell'anno.

Testo in vigore dal 13 giugno 1927 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-02;862~art13 · fonte del testo