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Gli assegni degli ambasciatori e ministri plenipotenziari saranno aumentati di un settimo quando detti funzionari abbiano o moglie o figli residenti con essi all'estero non meno di sette mesi dell'anno, e saranno aumentati di un sesto quando i medesimi abbiano e moglie e figli residenti con essi non meno di sette mesi dell'anno.
Testo in vigore dal 13 giugno 1927 al 22 dicembre 2008
